Sez. 3, Sentenza n. 2789 del 24/03/1999 (Rv. 524501 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA | Rinuncia dell'assicuratore alla rivalsa nei confronti del vettore - Assicurazione della responsabilità civile di questi - Configurabilità - Esclusione - Idoneità a fondare l'eccezione del vettore, richiesta di manleva dall'assicuratore - Sussistenza - Azione del vettore di rimborso per quanto corrisposto al danneggiato dal trasporto o a chi si è ad esso surrogato - Prescrizione - Decorrenza e sospensione di essa ai sensi dell'art. 2952 terzo e quarto comma, cod. civ. - Inapplicabilità - Fondamento.
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA
La clausola di rinuncia dell'assicuratore della cosa trasportata per conto di chi spetta alla rivalsa nei confronti del vettore, per l'indennizzo all'avente diritto, non configura un'assicurazione della responsabilità civile di questi, ma è soltanto idonea a fondare la sua eccezione se invece richiesto dall'assicuratore di manlevarlo e pertanto, se egli agisce per ottenere da quest' ultimo il rimborso di quanto corrisposto al danneggiato o a colui che ad esso si è surrogato, la prescrizione non decorre né è sospesa ai sensi dell'art. 2952 cod. civ., rispettivamente commi terzo e quarto, poiché questa norma è applicabile al diverso istituto dell'assicurazione per la responsabilità civile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1678, Cod. Civ. art. 1891, Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1693
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)