Sez. 5, Sentenza n. 25717 del 09/12/2009 (Rv. 610460 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Eccedenze di imposta - Interessi moratori - Decorrenza - Dalla scadenza del termine di pagamento dei rimborsi - Prescrizione decennale - "Dies a quo" - Novantesimo giorno successivo alla data di consolidamento del credito evidenziato nella dichiarazione IVA - Rimborso accelerato - Prescrizione - Decorrenza - Dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di IVA, il credito del contribuente per interessi moratori sui rimborsi delle eccedenze di imposta versata che costituisce obbligazione accessoria ed autonoma rispetto a quella relativa al capitale, decorre dal giorno di scadenza del termine di pagamento dei rimborsi (secondo l'art.1, comma 16, del d.l. n.417 del 1991, conv. nella legge n.66 del 1992), cioè dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (ex art.38-bis del d.P.R. n.633 del 1972), e si prescrive, ai sensi dell'art. 2946 cod.civ., in dieci anni dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dal novantesimo giorno successivo alla data in cui il credito del contribuente, indicato nella dichiarazione annuale IVA, si consolida, essendo decorsi due anni senza che l'Amministrazione finanziaria abbia notificato alcun avviso di rettifica o di accertamento; quando invece il contribuente abbia richiesto il rimborso accelerato, ai sensi del secondo comma dell'art.38-bis, cit., e siano state adempiute le relative formalità, il credito diviene esigibile il novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale, decorrendo pertanto sia gli interessi, che la prescrizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1991 num. 417 art. 1, Legge 06/02/1992 num. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)