Sez. 5, Sentenza n. 10033 del 29/04/2009 (Rv. 607917 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Interessi - Esigibilità del credito - Condizioni - Definitività dell'accertamento del diritto al rimborso del capitale - Necessità - Conseguenze - Prescrizione - Decorrenza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di IVA, il credito inerente agli interessi - qualificati moratori dall'art. 5 della legge 26 gennaio 1961, n. 29 - sulle somme dovute a titolo di rimborso per eccedenza di versamento dell'imposta, non è esigibile fino a che non sia divenuto definitivo l'accertamento del diritto al rimborso del capitale cui esso accede, vale a dire fino al passaggio in giudicato della sentenza sulla "condictio indebiti" o, come nella specie, fino alla definizione, operata dall'ufficio ed accettata dalla parte, della somma capitale dovuta in restituzione, non essendo certo sino a tale momento se ed in quale misura gli interessi siano dovuti. Ne consegue che solo a partire da tale momento, coincidente con il giorno da cui il diritto può essere fatto valere, e non già dal giorno in cui gli interessi cominciano a maturare, inizia a decorrere, ai sensi dell'art. 1, comma 16, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417 (convertito nella legge 6 febbraio 1992, n. 66), il termine di prescrizione decennale del credito suddetto.
Riferimenti normativi: Legge 26/01/1961 num. 29 art. 5, Legge 06/02/1992 num. 66, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1991 num. 417 art. 1 com. 16, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)