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Sez. 6, Sentenza n. 3932 del 28/11/2008 Cc. (dep. 28/01/2009) Rv. 242524 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Intercettazione di conversazioni di detenuti - Divieto di controllo auditivo - Ragioni - Registrazione ai soli fini del riconoscimento delle voci - Legittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-11-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242524-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Il divieto di controllo auditivo dei colloqui dei detenuti con i congiunti ed altri visitatori è finalizzato a garantire la riservatezza del contenuto di detti colloqui, sì che è consentita la registrazione fonetica dei timbri e delle qualità delle voci degli interlocutori, nei termini strettamente funzionali al solo riconoscimento delle voci stesse. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto utilizzabile consulenza fonica del P.M. con cui si era effettuata la comparazione tra la voce risultante da comunicazioni telefoniche oggetto d'intercettazione e la voce dell'imputato registrata durante i suddetti colloqui).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 233 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)