Sez. 2, Sentenza n. 10463 del 06/03/2026 Cc. (dep. 18/03/2026) Rv. 289681-01
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITA' DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ASSICURAZIONE DELLE FONTI DI PROVA | Registrazione della voce da parte della polizia giudiziaria - Inquadramento dell'attività nell'ambito di quelle previste dall'art. 348 cod. proc. pen. - Condizioni.
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITA' DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ASSICURAZIONE DELLE FONTI DI PROVA
La registrazione della voce da parte della polizia giudiziaria, ove finalizzata a repertare il timbro vocale per la successiva comparazione fonica e non ad acquisire contenuti dichiarativi da utilizzare come prova, costituisce rilievo tecnico di natura ripetibile, esperibile senza necessità di autorizzazione giudiziale o di decreto dispositivo del pubblico ministero, in quanto espressione dei poteri conferiti alla polizia giudiziaria dall'art. 348 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che la natura meramente identificativa dell'attività in questione esclude la sua riconducibilità alla disciplina delle intercettazioni prevista dagli artt. 266 e seguenti cod. proc. pen.).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 348
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)