Sez. U, Sentenza n. 11359 del 26/11/1990 (Rv. 469907 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA - FONDI RUSTICI (COMPRESE LE COSTRUZIONI RURALI) TRASFERITI PER ATTO INTER VIVOS O MORTIS CAUSA NELL'AMBITO DI UNA FAMIGLIA DIRETTA - COLTIVATRICE - IMPOSTA COMUNALE DI INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI - ESENZIONE - ATTESTAZIONE EX ART. 25 COMMA PRIMO LETT. D DEL D.P.R. N. 643 DEL 1972 - ISTANZA DI RILASCIO PROPOSTA ALL'ISPETTORATO AGRARIO PROVINCIALE - RIGETTO DELL'ISTANZA - IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO - DEVOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA AL GIUDICE TRIBUTARIO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA - FONDI RUSTICI (COMPRESE LE COSTRUZIONI RURALI) TRASFERITI PER ATTO INTER VIVOS O MORTIS CAUSA NELL'AMBITO DI UNA FAMIGLIA DIRETTA - COLTIVATRICE - IMPOSTA COMUNALE DI INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI - ESENZIONE - ATTESTAZIONE EX ART. 25 COMMA PRIMO LETT. D DEL D.P.R. N. 643 DEL 1972 - ISTANZA DI RILASCIO PROPOSTA ALL'ISPETTORATO AGRARIO PROVINCIALE - RIGETTO DELL'ISTANZA - IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO - DEVOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA AL GIUDICE TRIBUTARIO.*
La controversia promossa con l'impugnazione del provvedimento dell'ispettorato agrario provinciale di rigetto dell'istanza volta ad ottenere il rilascio dell'attestazione di cui all'art. 25, comma primo, lett. D), del d.P.R. n. 643 del 1972 (nel testo sostituito n. 688), necessaria ai fini dell'esenzione dall'imposta comunale di incremento di valore degli immobili, cui all'art. 2 in relazione agli incrementi di valore dei fondi rustici (comprese le costruzioni rurali) trasferiti per causa di morte o per atto tra vivi nell'ambito di una famiglia diretta-coltivatrice, è devoluta al giudice tributario, e non già a quello amministrativo, atteso che l'accertamento amministrativo in questione non implicante una valutazione discrezionale della pubblica amministrazione, non ha carattere di autonomia rispetto al rapporto tributario ed è quindi assoggettabile a Sindacato giurisdizionale solo contemporaneamente alla cognizione giudiziaria del rapporto d'imposta. (V 1672/82, mass n 419505).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 25 CORTE COST., DPR 23/12/1974 num. 688 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)