Sez. 5, Ordinanza n. 15227 del 30/05/2024 (Rv. 671426-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 - Presupposto - Lite pendente dinanzi al giudice tributario e riguardante l'impugnazione di atto impositivo - Revocazione di pronuncia della Corte di cassazione - Condizioni - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE
In tema di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, il presupposto oggettivo della pendenza di una controversia, attribuita alla giurisdizione tributaria ed avente ad oggetto un atto impositivo, è escluso con riferimento all'azione di revocazione proposta (nella specie tardivamente, previa istanza di rimessione in termini) dopo il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del citato d.l., avverso una pronuncia della Corte di cassazione, relativa ad una sentenza d'appello del giudice tributario in una controversia riguardante l'impugnazione di un atto impositivo, poiché il suddetto presupposto assume valenza strettamente formale, riguardando il materiale radicamento, solo nella suindicata data, di una lite volta all'impugnazione di un atto impositivo in sé e per sé considerato.
Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6 com. 1, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)