Sez. 5 - , Ordinanza n. 36335 del 13/12/2022 (Rv. 666510 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Beneficio ex art. 39 del d.l. n. 98 del 2011- Presupposto - Lite pendente - Istanza di accertamento con adesione - Lite potenziale ma non pendente - Idoneità all’accesso alla procedura condonistica - Esclusione - Ragioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, il beneficio previsto dall'art. 39 del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 111 del 2011, presupponendo una lite pendente, e non soltanto potenziale, introdotta entro il 31 dicembre 2011, non è accessibile al contribuente che, entro tale termine, abbia presentato esclusivamente un'istanza di accertamento con adesione, che, pur sospendendo il termine per l'impugnazione dell'atto impositivo, non ne impedisce l'immediata proposizione, prima della quale la lite è solo potenziale.
Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 39 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)