Sez. 1 - , Sentenza n. 25401 del 12/12/2016 (Rv. 642143 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Art. 39 del d.P.R. n. 327 del 2001 - Soggetto tenuto alla liquidazione dell’indennità - Autorità che ha disposto la reiterazione del vincolo - Identificazione - Fattispecie.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
In materia urbanistica, l’art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001, laddove stabilisce che è tenuta alla liquidazione dell’indennità l’autorità «che ha disposto la reiterazione del vincolo», si riferisce a tutte le ipotesi relative all’imposizione dei vincoli ed alla loro reiterazione, che – come emerge dalla disciplina degli artt. 9 e segg. dello stesso decreto – non si esauriscono nella sola predisposizione ed approvazione del piano regolatore generale, il quale, nel suo complesso, al di là dell’incidenza del potere di controllo sostitutivo della regione e delle possibili modifiche apportate in sede di approvazione, è pur sempre riferibile al comune che lo ha elaborato in base agli interessi locali della collettività. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto legittimato passivo alla liquidazione e pagamento dell’indennità di un terreno il Comune di Verona, sebbene la Giunta regionale del Veneto, modificando d’ufficio la delibera comunale, avesse reiterato il vincolo originariamente decaduto, riqualificando diversamente la zona).
Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 39 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)