Sez. L, Sentenza n. 6102 del 24/11/1984 (Rv. 437745 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - ESERCIZIO DELLA FARMACIA - MEDICINALI - PERSONALE (PIANTA STABILE) - VENDITA DI PRODOTTI DI PROFUMERIA, COSMESI E SIMILI - ATTIVITÀ ACCESSORIE E COMPLEMENTARE RISPETTO ALL'ATTIVITÀ PREVALENTE DI VENDITA E PRODOTTI FARMACEUTICI - DIPENDENTI ADDETTI A TALE ATTIVITÀ SECONDARIA - DISCIPLINA COLLETTIVA DEL PERSONALE AUSILIARIO DELLE FARMACIE - APPLICABILITÀ.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - ESERCIZIO DELLA FARMACIA - MEDICINALI - PERSONALE (PIANTA STABILE) - VENDITA DI PRODOTTI DI PROFUMERIA, COSMESI E SIMILI - ATTIVITÀ ACCESSORIE E COMPLEMENTARE RISPETTO ALL'ATTIVITÀ PREVALENTE DI VENDITA E PRODOTTI FARMACEUTICI - DIPENDENTI ADDETTI A TALE ATTIVITÀ SECONDARIA - DISCIPLINA COLLETTIVA DEL PERSONALE AUSILIARIO DELLE FARMACIE - APPLICABILITÀ.*
Qualora, nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale del titolare di farmacia, la vendita di prodotti di profumeria, cosmesi e simili, non sia qualificabile come attività commerciale autonoma, in quanto presenti connotati di accessorietà e complementarità rispetto all'attività prevalente di vendita di prodotti farmaceutici, resta esclusa l'invocabilità del disposto dell'art. 2070 secondo comma cod. civ., in tema di criteri per l'individuazione della categoria professionale al fine della applicazione dei contratti collettivi, e deve conseguentemente ritenersi che i dipendenti addetti a quell'attività secondaria siano soggetti alla disciplina collettiva del personale ausiliario delle farmacie, non a quella del personale delle aziende commerciali. Tale principio opera indipendentemente dal fatto che la vendita di cosmetici, profumi e simili, sia regolata da adempimenti amministrativi e da norme generali diverse rispetto alla vendita di medicinali, e prescinde inoltre dal fatto che il contratto collettivo per il personale ausiliario delle farmacie non annoveri espressamente nella relativa categoria, i dipendenti addetti alla vendita degli indicati prodotti di comune commercio, trattandosi di circostanze non rilevanti sul predetto criterio dell'applicabilità, a fronte di molteplici attività non autonome, della disciplina collettiva dell'attività prevalente. (V 6652/83, mass n 431375; (V 3879/83, mass n 428805; (V 3669/83, mass n 428565).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Regio Decr. 30/09/1938 num. 1706, Legge 02/04/1968 num. 475 CORTE COST., Legge 11/06/1971 num. 426 CORTE COST., DPR 21/08/1971 num. 1275 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)