Sez. L, Sentenza n. 6652 del 09/11/1983 (Rv. 431375 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI D'APPLICAZIONE - ATTIVITÀ EFFETTIVAMENTE ESPLICATA DALL'IMPRENDITORE - RILEVANZA ESCLUSIVA - ESERCIZIO, DA PARTE DELL'IMPRENDITORE, DI ATTIVITÀ MOLTEPLICI FRA LORO CONNESSE, OVVERO DI ATTIVITÀ FRA LORO DIFFERENZIATE ED AUTONOME - DISCIPLINA COLLETTIVA APPLICABILE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI D'APPLICAZIONE - ATTIVITÀ EFFETTIVAMENTE ESPLICATA DALL'IMPRENDITORE - RILEVANZA ESCLUSIVA - ESERCIZIO, DA PARTE DELL'IMPRENDITORE, DI ATTIVITÀ MOLTEPLICI FRA LORO CONNESSE, OVVERO DI ATTIVITÀ FRA LORO DIFFERENZIATE ED AUTONOME - DISCIPLINA COLLETTIVA APPLICABILE.*
L'appartenenza ad una categoria professionale, ai fini della identificazione della disciplina collettiva applicabile, va determinata in base all'attività effettivamente esplicata dallo imprenditore, non avendo Rilevanza decisiva elementi di natura estrinseca come l'iscrizione della ditta in un determinato settore della camera di commercio, e, allorché l'imprenditore eserciti attività molteplici fra loro connesse (in quanto dirette al conseguimento di un'unica finalità produttiva) oppure un'attività principale unica cui accedano attività sussidiarie o complementari, deve trovare applicazione la disciplina relativa all'intero ciclo produttivo o, comunque, all'attività principale svolta dallo imprenditore, mentre, ove il medesimo eserciti più attività tra loro differenziate ed autonome, è applicabile, nei confronti dei singoli lavoratori, la regolamentazione corrispondente ai diversi rami di attività presso cui ciascuno di essi presta la propria opera. (Conf 6989/82, mass n 424649; (Conf 5038/81, mass n 415822; (Conf 4055/81, mass n 414712; (Conf 378/81, mass n 410843; (Conf 23/80, mass n 403386; (Conf 5718/79, mass n 402328; (Conf 2853/79, mass n 399171 e 399170; (Conf 1631/76, mass n 380400).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Legge 25/07/1956 num. 860
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)