Sez. 2, Sentenza n. 1767 del 16/06/1953 (Rv. 882642 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDE - DETERMINAZIONE - UDIENZA DI RIMESSIONE AL COLLEGIO - CONCLUSIONI DELLE PARTI. SERVITÙ - RINUNZIA - MEZZI STRUMENTALI INSERVIENTI ALL'ESERCIZIO - SPETTANZA. SERVITÙ - OPERE SUL FONDO SERVENTE - DIRITTO DI PROPRIETÀ SULLE STESSE - RIPARTIZIONE DELLE SPESE. SERVITÙ - OBBLIGAZIONE "PROPTER REM" - RINUNZIA ALLA SERVITÙ - EFFETTI.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDE - DETERMINAZIONE - UDIENZA DI RIMESSIONE AL COLLEGIO - CONCLUSIONI DELLE PARTI. SERVITÙ - RINUNZIA - MEZZI STRUMENTALI INSERVIENTI ALL'ESERCIZIO - SPETTANZA. SERVITÙ - OPERE SUL FONDO SERVENTE - DIRITTO DI PROPRIETÀ SULLE STESSE - RIPARTIZIONE DELLE SPESE. SERVITÙ - OBBLIGAZIONE "PROPTER REM" - RINUNZIA ALLA SERVITÙ - EFFETTI.
Nel sistema del codice di rito, anche così come attualmente modificato, il tema essenziale della lite si determina e si consolida nella prima udienza di trattazione, attraverso le eventuali modifiche e precisazioni delle domande e delle eccezioni formulate nell'atto di citazione e nella comparsa di risposta. L'udienza di rimessione della causa al collegio rappresenta il punto fermo della istruzione probatoria, e le precisazioni che le parti sono invitate ad apportare alle loro conclusioni sono in dipendenza dello svolgimento del processo, che potrebbe consigliare l'introduzione di modifiche ed aggiunte alle conclusioni già adottate, non anche consentire l'inserimento di domande del tutto nuove. Verificatasi la rinuncia alla servitù, e venuta a estinguere di conseguenza la correlativa obbligazione propter rem, gravante sul titolare del fondo dominante, i mezzi strumentali, inservienti all'Esercizio e dalla conduzione dell'una e dell'altra non possono non ritornare al proprietario che li ha acquistati e messi in opera. La disposizione contenuta nell'art. 1069 cod.civ.secondo la quale, se le opere necessarie all'Esercizio della servitù, giovano anche al fondo servente, le spese relative debbono essere sostenute da entrambi i proprietari del fondo dominante e servente in proporzione dei rispettivi vantaggi, fissa solo un criterio di ripartizione di spese in dipendenza del corso delle opere, lasciando del tutto impregiudicata la titolarità del diritto dominicale sulle opere stesse, che siano state poste, in forza del titolo costitutivo dei reciproci oneri, a carico del proprietario del fondo dominante. La obligatio propter rem, da inquadrarsi come tipo misto o intermediario tra le due figure nettamente distinte del diritto personale e del diritto reale, non può assurgere, sia che venga imposta dalla legge, sia che venga negozialmente costituita, a vincolo autonomo e sostanziare un'entità a sè stante, dotata di vita propria, pur avendo i caratteri della obbligazione a soggetto passivo indeterminato, cioè della obbligazione cosidetta ambulatoria. Pertanto, essa, nell'economia di un negozio costitutivo di servitù, altro non può rappresentare se non un vincolo accessorio strettamente collegato alle sorti dello specifico e tipico diritto reale cui inerisce, con la conseguenza che, venuto a mancare per una qualunque causa, e quindi anche per rinuncia quel diritto reale cui l'obligatio propter rem è accessoriamente connessa, non può questa ultima sopravvivere, giacché ne è rimasta estinta la causa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Legge 14/07/1950 num. 581 art. 16, Legge 14/07/1950 num. 581 art. 19, Cod. Civ. art. 1069
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)