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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30111 del 30/12/2011 (Rv. 620995 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Art. 3 della legge n. 89 del 2001 - Domanda di equa riparazione - Competenza territoriale - Determinazione - Riferimento al luogo di inizio del giudizio di merito - Rilevanza del mutamento di indirizzo giurisprudenziale - Applicabilità dei principi in materia di "overruling" - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620995-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente in ordine alla relativa domanda, il criterio di collegamento stabilito dall'art. 11 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 3, comma primo, della legge 24 marzo 2001, n. 89, va applicato con riferimento al luogo in cui ha sede il giudice di merito, ordinario o speciale, dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio presupposto; nè tale indirizzo interpretativo, inaugurato da Cass. S.U. n. 6306 del 16 marzo 2010, può operare solo per il futuro, cioè per i soli ricorsi introdotti in data successiva, trattandosi di un mutamento di esegesi di disposizioni relative alla competenza, dal quale non derivano preclusioni o decadenze per la parte, il cui diritto di azione e difesa non è compromesso dallo spostamento della controversia avanti al giudice dichiarato competente; pertanto, non trova applicazione il principio, in tema di "overruling", secondo cui il mutamento da parte della S.C. della propria precedente interpretazione di una norma processuale non opera nei confronti della parte che in detta interpretazione abbia incolpevolmente confidato.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)