Sez. L, Sentenza n. 10167 del 28/09/1991 (Rv. 474041 - 01)
Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - Rivalsa dell'ente assicuratore | Azione di regresso dell'INAIL - Proponibilità - Responsabilità del datore di lavoro o di persona di cui questi debba civilmente rispondere - Previo accertamento in sede penale - Necessità - Esclusione - Fatto causativo dell'infortunio - Previo esame del giudice penale - Necessità - Esclusione - Accertamento "incidenter tantum" da parte del giudice civile - Richiesta dell'INAIL - Ammissibilità - Estensione.
Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - Rivalsa dell'ente assicuratore
La proponibilità dell'azione di regresso dell'INAIL non è condizionata dal previo accertamento in sede penale della responsabilità del datore di lavoro (o di persona del cui operato questi debba civilmente rispondere) e neppur dal previo esame, da parte del giudice penale, del fatto causativo dell'infortunio. Invero, in difetto di tale accertamento o esame, l'INAIL, che agisca in regresso, può chiedere che ad esso proceda "incidenter tantum" il giudice civile - sempre con salvezza della pregiudizialità penale, ove il processo penale sia in corso - così come identica richiesta l'istituto può formulare allorché il giudice penale abbia pronunciato sentenza di non doversi procedere per varie cause (morte dell'imputato, amnistia, prescrizione del reato) o abbia concesso il perdono giudiziale ovvero emesso decreto di archiviazione.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)