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Sez. L, Sentenza n. 6749 del 10/07/1998 (Rv. 517086 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE | Apertura del procedimento penale - Omissione per mancanza di denuncia o rapporto - Preclusione all'azione di regresso in sede civile - Insussistenza in caso di intervenuta estinzione del reato - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517086-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE

In relazione all'azione di regresso dell'INAIL di cui agli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965, la circostanza che il giudice penale non sia stato investito della cognizione del fatto da cui è derivato l'infortunio del lavoratore non è di ostacolo all'esercizio dell'azione di regresso quando risulti che il reato è venuto meno per il sopravvenire di una causa estintiva (prescrizione, amnistia, morte dell'indiziato, ecc.), in quanto all'accertamento del reato e della responsabilità penale del datore di lavoro o del suo incaricato, ai fini di detta azione di regresso, può procedere in via incidentale il giudice civile (mentre quando il reato sia ancora in vita sussiste l'obbligo dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio di denuncia al pubblico ministero e correlativamente la pregiudizialità penale). (Nella specie, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, con cui il giudice di merito, in un caso di mancata trasmissione della "notitia criminis" all'autorità giudiziaria penale, aveva dichiarato l'inammissibilità dell'azione di regresso esercitata dall'INAIL, senza farsi carico di accertare, per quanto di ragione, l'eventuale estinzione del reato, la tempestività della domanda in relazione alla data della causa estintiva, e la responsabilità penale del datore di lavoro).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)