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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 103 del 1964

Decisione
decisa il 1964-12-03, depositata il 1964-12-07
ECLI
ECLI:IT:COST:1964:103
Massime
3

Massime (3)

Massima n. 2251

  • Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
  • Ordinanza del giudice a quo
  • Individuazione dell'oggetto
  • Poteri della corte costituzionale.
Leggi la massima
Rientra nei poteri della corte costituzionale l'individuazione dell'oggetto del giudizio. (Nel caso di specie il giudice a quo ha indicato per errore l'art. 6 del R.D. 8 luglio 1937 n. 1516 concernente la nomina dei componenti delle Commissioni provinciali delle imposte; nella motivazione dell'ordinanza risulta, invece, che la norma impugnata va identificata nell'art. 7 dello stesso regio decreto prevedente i casi nei quali l'Intendente di Finanze deve dichiarare la decadenza dei membri delle Commissioni distrettuali).

Parametri

Massima n. 2252

  • Commissioni tributarie distrettuali
  • Procedimento di formazione
  • Pretesa violazione dei principi indipendenza e imparzialità del giudice speciale sanciti dall'art. 108, secondo comma Cost.
  • Esclusione
  • Infondatezza questione legittimità costituzionale.
Leggi la massima
Le norme contenute negli artt. 2 e 4 del R.D.L. 13 marzo 1944, n. 88 e negli artt. 2, 5, 7 e 10 del R.D. 8 luglio 1937 n. 1516, relative al procedimento di formazione delle commissioni distrettuali delle imposte dirette, contengono criteri sufficienti per la scelta dei membri effettivi e supplenti delle Commissioni, nonché garanzie idonee per assicurare ad essi quella indipendenza e quella posizione "super partes" che sono attributi connaturali alla funzione giurisdizionale. Le norme stesse non sono in contrasto col precetto dell'art. 108, comma secondo, della Costituzione che vuole assicurata l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali. L'inamovibilità è requisito necessario per assicurare anche ai giudici delle giurisdizioni speciali l'effettiva indipendenza per il periodo nel quale esplicano le loro funzioni. I componenti delle commissioni distrettuali delle imposte durano in carica quattro anni e non possono essere revocati per alcun motivo, né dichiarati decaduti salvo in caso di trasferimento della residenza in altro distretto o perdita della qualifica di contribuente, nonché i casi previsti dall'art. 7 del R.D. 8 luglio 1937, n. 1516. Avuto riguardo ai criteri che regolano le eventuali dichiarazioni di decadenza dei componenti delle commissioni distrettuali, ben può ritenersi che la inamovibilità e, con essa, l'indipendenza di detti componenti siano sufficientemente assicurate.

Norme impugnate

  • art. 2 r.d.l. 13 marzo 1944, n. 88
  • art. 4 r.d.l. 13 marzo 1944, n. 88
  • art. 2 r.d. 8 luglio 1937, n. 1516
  • art. 5 r.d. 8 luglio 1937, n. 1516
  • art. 7 r.d. 8 luglio 1937, n. 1516
  • art. 10 r.d. 8 luglio 1937, n. 1516

Parametri

Massima n. 2253

  • Commissioni tributarie distrettuali
  • Nomina dei membri da parte dell'intendente di finanza
  • Pretesa loro subordinazione all'intendente
  • Insussistenza
  • Applicabilità nei loro confronti degli istituti della ricusazione e astensione.
Leggi la massima
I membri delle commissioni distrettuali delle imposte non sono soggetti all'Intendente ma, al pari degli altri giudici sono soggetti soltanto alla legge in quanto l'art. 27 del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639 sulla riforma degli ordinamenti tributari stabilisce espressamente che il giudizio dei componenti le commissioni sarà indirizzato esclusivamente alla applicazione della legge, ed aggiunge che essi hanno tutti identica funzione, esclusa ogni particolare rappresentanza di interessi territoriali, di categoria o di parte. La "nomina su designazione" da parte dell'Intendente di finanza dei membri delle commissioni distrettuali delle imposte dirette, non pone il contribuente in uno stato di inferiorità rispetto all'amministrazione finanziaria sia perché gli istituti della ricusazione e dell'astensione previsti dagli artt. 51 e 52 c.p.c. - agevolmente applicabili anche ai componenti delle commissioni, stante la presenza dei membri supplenti (due per ogni sezione) - valgono ad assicurare il requisito dell'imparzialità del giudizio con riguardo alla singola controversia, sia perché il processo davanti alle commissioni è disciplinato in modo da assicurare la piena esplicazione del diritto di difesa da parte del contribuente.

Norme impugnate

  • art. 2 r.d.l. 13 marzo 1944, n. 88
  • art. 4 r.d.l. 13 marzo 1944, n. 88
  • art. 2 r.d. 8 luglio 1937, n. 1516
  • art. 5 r.d. 8 luglio 1937, n. 1516
  • art. 7 r.d. 8 luglio 1937, n. 1516
  • art. 10 r.d. 8 luglio 1937, n. 1516

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 del R. D. L.13 marzo 1944, n. 88, e degli artt. 2, 5, 7 e 10 del R. D. 8 luglio 1937, n. 1516, promosso con ordinanza emessa il 7 aprile 1964 dalla Commissione distrettuale delle imposte di Sorrento su ricorso della Società in liquidazione "Atlantica Agenzia Marittima", iscritta al n. 78 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 132 del 30 maggio 1964. Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1964 la relazione del Giudice Giovanni Battista Benedetti.
Nel corso di un giudizio promosso davanti alla Commissione distrettuale delle imposte di Sorrento dalla Società in liquidazione "Atlantica Agenzia Marittima" la difesa del contribuente eccepiva l'illegittimità degli artt. 2 e 4 del R. D. L.13 marzo 1944, n. 88, e 2, 5,7 e 10 del R. D. 8 luglio 1937, n. 1516, relativi alla istituzione e al funzionamento delle Commissioni distrettuali in riferimento agli artt. 102 e 108 della Costituzione in quantoché con tali norme non sarebbero state assicurate l'idoneità e l'indipendenza dei membri delle Commissioni. La Commissione distrettuale con ordinanza 7 aprile 1964, accogliendo la suddetta eccezione, ha proposto la questione di legittimità delle norme relative al procedimento di formazione delle Commissioni distrettuali e precisamente di quelle contenute negli artt. 2 e 4 del R. D. L.13 marzo 1944, n. 88, e 2, 5, 6 e 10 del R. D. 8 luglio 1937, n. 1516, in riferimento al solo art. 108, secondo comma, della Costituzione. Secondo l'ordinanza il contrasto tra le norme riguardanti la composizione delle Commissioni distrettuali e il precetto costituzionale che vuole assicurata l'indipendenza e l'imparzialità del giudice speciale dovrebbe ritenersi sussistente per le seguenti circostanze: a) i membri delle Commissioni sono nominati dall'Intendente di finanza e quindi si trovano in una situazione di soggezione e dipendenza verso l'Intendente; b) la nomina dei membri da parte di un organo che appartiene all'Amministrazione interessata è causa di ingiusta sperequazione nel giudizio tributario fra il contribuente e l'Amministrazione; c) mancano nelle disposizioni impugnate i criteri per la scelta dei membri o quanto meno questi criteri sono troppo vaghi e generici e quindi inidonei ad assicurare il requisito dell'indipendenza; d) infine, la durata della nomina, relativamente breve e i criteri stabiliti per la declaratoria di decadenza dei membri e per la sostituzione di quelli che siano venuti a cessare dalla carica, ma non sono tali da garentire i membri delle Commissioni dall'arbitrio dell'Intendente. L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 132 del 30 maggio 1964. Nel giudizio dinanzi alla Corte le parti non si sono costituite, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri. :
punto 1
Nell'ordinanza viene precisato che la questione di legittimità costituzionale deve intendersi limitata agli artt. 2 e 4 del R. D. L.13 marzo 1944, n. 88, e agli artt. 2, 5, 6 e 10 del R. D. 8 luglio 1937, n. 1516, relativi al procedimento di formazione delle Commissioni distrettuali delle imposte dirette. L'art. 6 del R. D. 8 luglio 1937, n. 1516, deve però ritenersi indicato per errore perché riguarda la nomina dei componenti delle Commissioni provinciali delle imposte. Dalla motivazione dell'ordinanza si desume, invero, che la disposizione impugnata è quella dell'art. 7 che prevede alcuni dei casi nei quali l'Intendente di finanza deve dichiarare la decadenza dei membri delle Commissioni distrettuali.
punto 2
Ciò premesso, la Corte osserva che non sono fondati i motivi per i quali, secondo l'ordinanza, non potrebbe ritenersi assicurata l'indipendenza dei membri delle Commissioni distrettuali delle imposte. Anzitutto non sembra esatto che manchino o siano da considerarsi del tutto insufficienti i criteri per la scelta dei membri effettivi e supplenti delle Commissioni. Le norme contenute nell'art. 2, commi secondo, terzo e quarto, del R. D. L. 13 marzo 1944, n. 88, vincolano, infatti, l'Intendente di finanza ad agire d'intesa col Prefetto e a scegliere i membri effettivi e supplenti, sulla base di designazioni effettuate dai sindaci dei Comuni compresi nel distretto dell'Ufficio delle imposte dirette, tra i contribuenti residenti in tale distretto e subordinatamente all'entità degli interessi delle diverse attività produttive operanti nel distretto medesimo. È vero che i capi delle Amministrazioni comunali sono tenuti a designare tre persone per ogni membro da nominarsi, ma quello che occorre tener presente è che l'Intendente rimane del tutto estraneo alle designazioni da parte dei sindaci e che egli ha solo facoltà di operare una scelta tra le persone all'uopo designate come risulta testualmente dal sopra citato art. 2, comma terzo, del R.D.L. n. 88 del 1944 e dall'art. 5, comma primo, del R.D. n. 1516 del 1937.
punto 3
Dopo la nomina i componenti delle Commissioni distrettuali durano in carica quattro anni - periodo che può ritenersi congruo nonostante il contrario e non motivato avviso del giudice a quo - e non possono essere revocati per alcun motivo, né dichiarati decaduti dalla carica salvo i casi di trasferimento della residenza in altro distretto o di perdita della qualità di contribuente, nonché i casi previsti dall'art. 7 del R. D. 8 luglio 1937, n. 1516 (sopravvenuta incapacità, indegnità o incompatibilità), dall'art. 10 (rifiuto di accettazione della nomina) e dall'art. 22 (assenza senza giustificato motivo per almeno sei sedute consecutive; caso, questo, nel quale l'Intendente ha facoltà, e non obbligo, di dichiarare la decadenza). L'inamovibilità è indubbiamente un requisito necessario per assicurare anche ai giudici delle giurisdizioni speciali l'effettiva indipendenza per tutto il periodo nel quale esplicano le loro funzioni. Orbene, avuto riguardo ai criteri che regolano le eventuali dichiarazioni di decadenza dei componenti delle Commissioni distrettuali, la Corte ritiene che la inamovibilità e, con essa, l'indipendenza di detti componenti siano sufficientemente assicurate. Ugualmente assicurata è l'imparzialità con riguardo alla singola controversia mediante gli istituti della ricusazione e dell'astensione previsti dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile che non solo sono applicabili anche ai componenti delle Commissioni tributarie (come è del resto giurisprudenza pacifica) ma che la presenza dei membri supplenti - due per ogni sezione - rende di agevole applicazione. Quando a tutto ciò si aggiunga che il processo davanti alle Commissioni distrettuali delle imposte è disciplinato in modo da assicurare la piena esplicazione del diritto di difesa da parte del contribuente, ben può ritenersi che la "nomina su designazione" da parte dell'Intendente dei membri delle Commissioni non ponga il contribuente in uno stato di inferiorità rispetto all'Amministrazione finanziaria. I membri delle Commissioni distrettuali non sono soggetti all'Intendente, come si assume nell'ordinanza, ma, al pari degli altri giudici, sono soggetti soltanto alla legge. Ed invero, come la Corte ha già posto in rilievo con la sentenza n. 132 del 4 luglio 1963, l'art. 27 del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639, sulla riforma degli ordinamenti tributari stabilisce espressamente che il giudizio dei componenti le Commissioni sarà indirizzato esclusivamente all'applicazione della legge e aggiunge che essi hanno tutti identica funzione, esclusa ogni particolare rappresentanza di interessi territoriali, di categoria o di parte. Neppure fondate sono alfine le censure mosse dall'ordinanza alle disposizioni contenute negli artt. 4 del R. D. L. n. 88 del 1944 e 2 del R. D. n. 1516 del 1937, relative alla costituzione di sezioni aggiunte e alla sostituzione di membri che per qualsiasi motivo cessino dalla carica, in quanto anche in dette ipotesi non sussiste la pretesa assoluta discrezionalità dell'Intendente. Ed invero, per la costituzione di sezioni aggiunte debbono essere seguite le stesse disposizioni stabilite per le sezioni ordinarie, mentre per la sostituzione di membri la scelta del sostituto non può cadere che su una delle persone designate, con i noti criteri, dai sindaci dei Comuni compresi nel distretto. Si può quindi affermare che la legge preveda garanzie idonee ad assicurare ai componenti delle Commissioni distrettuali delle imposte quella posizione super partes che è attributo connaturale alla funzione giurisdizionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 del R. D. L.13 marzo 1944, n. 88, e degli artt. 2, 5,7 e 10 del R. D. 8 luglio 1937, n. 1516, in riferimento all'art. 108, comma secondo, della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1964. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze