Sez. 1, Sentenza n. 8012 del 08/08/1990 (Rv. 468682 - 01)
COMMERCIO - INTERNO - SPECIALE DISCIPLINA SETTORIALE - PRODOTTI ALIMENTARI - ZUCCHERO - PREZZO E SOVRAPPREZZO DA VERSARE ALLA CASSA CONGUAGLIO ZUCCHERO - PROVVEDIMENTI DEL CIP - EFFICACIA NEL TEMPO.*
COMMERCIO - INTERNO - SPECIALE DISCIPLINA SETTORIALE - PRODOTTI ALIMENTARI - ZUCCHERO - PREZZO E SOVRAPPREZZO DA VERSARE ALLA CASSA CONGUAGLIO ZUCCHERO - PROVVEDIMENTI DEL CIP - EFFICACIA NEL TEMPO.*
I provvedimenti adottati dal CIP ai fini della Determinazione del prezzo dello zucchero e del relativo sovrapprezzo da versare alla cassa conguagli zucchero - istituita con atto dello stesso CIP n. 1195 del 22 giugno 1968, in esecuzione del disposto dell'art. 1 del d.l.C.P.S. 15 settembre 1947 n. 896 - esprimono Esercizio di un potere impositivo di tipo continuativo e conservano la propria efficacia fino a quando, non siano sostituiti da altre determinazioni, con la conseguenza che, nonostante il loro riferimento alla pregressa campagna saccarifera, e l'inizio della nuova, senza che siano ancora state emanate ulteriori determinazioni, resta fermo l'Obbligo dei produttori di zuccheri di continuare i versamenti del sovrapprezzo alla cassa conguagli, secondo gli importi anteriormente determinati. (V 5030/82, mass n 422955).*
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 15/09/1947 num. 896 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)