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Sez. U, Sentenza n. 5030 del 01/10/1982 (Rv. 422955 - 01)

COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - PREZZI - DETERMINAZIONE - PROVVEDIMENTI DEL C.I.P. E DEI COMITATI PROVINCIALI DEI PREZZI - NATURA - POSIZIONE DELL'IMPRENDITORE - INTERESSE LEGITTIMO - CONFIGURABILITÀ - ANNULLAMENTO IN SEDE DI GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA DI TALI PROVVEDIMENTI - AZIONE DI RISARCIMENTO CONTRO LA P.A. DINANZI ALL'A.G.O. - ESPERIBILITÀ - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 2043 COD. CIV. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1982-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422955-01

COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - PREZZI - DETERMINAZIONE - PROVVEDIMENTI DEL C.I.P. E DEI COMITATI PROVINCIALI DEI PREZZI - NATURA - POSIZIONE DELL'IMPRENDITORE - INTERESSE LEGITTIMO - CONFIGURABILITÀ - ANNULLAMENTO IN SEDE DI GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA DI TALI PROVVEDIMENTI - AZIONE DI RISARCIMENTO CONTRO LA P.A. DINANZI ALL'A.G.O. - ESPERIBILITÀ - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 2043 COD. CIV. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

I provvedimenti di Determinazione dei prezzi di merci, prodotti o servizi, resi dal comitato interministeriale e dai comitati provinciali dei prezzi, configurano esplicazione di potestà discrezionale politico-amministrativa, conferita dall'ordinamento all'amministrazione in attuazione dei principi costituzionali circa il limite dell'utilità sociale al diritto d'impresa, a fronte della quale la posizione dell'imprenditore, per il rispetto delle norme che regolano l'Esercizio della potestà medesima, ed ancorché in relazione alla pretesa non remuneratività dei prezzi, ha natura e consistenza di mero interesse legittimo. Pertanto, l'annullamento in Sede di giurisdizione amministrativa di uno di detti provvedimenti, comporta che l'operatore economico potrà trovare tutela al proprio interesse sostanziale con l'attuazione del giudicato amministrativo e la rinnovazione del provvedimento con un prezzo eventualmente maggiore, nonché in Sede di esecuzione del singolo contratto, invocando la sopravvenuta modificazione della clausola sul prezzo per effetto di quella rinnovazione, ma non anche mediante esperimento di Azione risarcitoria contro la pubblica amministrazione davanti al giudice ordinario, stante la non configurabilità di una responsabilità risarcitoria, a norma dell'art. 2043 cod. civ., per la lesione di meri interessi legittimi. Tale principio manifestamente non comporta una situazione di contrasto di detta norma con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, in quanto il diverso trattamento fra la posizione di diritto soggettivo e quella di interesse legittimo si ricollega all'obiettiva diversità di struttura e funzione dell'una e dell'altra. (V 5059/78, mass n 394816; (V 1867/73, mass n 364900; (V 313/72, mass n 356169; (V 2891/60).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 41, Costituzione art. 42, Costituzione art. 113, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 27 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 19/10/1944 num. 347 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 23/04/1946 num. 363 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 15/09/1947 num. 896 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)