Sez. U, Sentenza n. 846 del 28/01/1998 (Rv. 512006 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Espropriazione per pubblica utilità disposta nell'ambito del programma di edilizia residenziale di cui alla legge n. 219 del 1981 - Maggiorazione dell'indennità provvisoria determinata in sede amministrativa - Accettazione - Effetto preclusivo della liquidazione giudiziale - Sussistenza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
Con riguardo ad espropriazione per pubblica utilità disposta nell'ambito del programma di edilizia residenziale di cui alla legge n. 219 del 1981, da tale speciale disciplina deriva il principio secondo cui alla scelta pattizia (accettazione dell'importo offerto, con la maggiorazione di cui all'art. 12 della legge n. 865 del 1971) è collegato l'effetto preclusivo della liquidazione giudiziale dell'indennità di espropriazione, tenuto conto dell'incompatibilità della domanda a ciò diretta con l'accettazione dell'indennità provvisoria e la cessione volontaria dei beni.
Riferimenti normativi: Legge 14/05/1981 num. 219 art. 80 CORTE COST., Legge 14/05/1981 num. 219 art. 84, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)