Sez. U, Sentenza n. 13704 del 30/12/1992 (Rv. 480114 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima | Espropriazione per pubblica utilità disposta nell'ambito del programma di edilizia residenziale di cui alla legge n. 219 del 1991 - Maggiorazione dell'indennità provvisoria determinata in sede amministrativa - Diritto dell'espropriato - Sussistenza - Condizioni - Omessa notizia all'interessato del diritto alla maggiorazione in caso di accettazione della quantificazione amministrativa - Danno ingiusto - Configurabilità - Esclusione - Stima operata dalla P.A. in violazione dei canoni normativi - Lesione dei diritti dell'espropriato - Configurabilità - Diritto al risarcimento - Sussistenza.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima
Con riguardo ad espropriazione per pubblica utilità disposta nell'ambito del programma di edilizia residenziale di cui alla legge 14 maggio 1981 n. 219, il diritto dell'espropriato di ottenere la maggiorazione, ai sensi dell'art. 12 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, dell'indennità provvisoria determinata in sede amministrativa, è condizionato dall'accettazione di questa e dalla cessione volontaria dei beni, così da non essere compatibile con la domanda diretta alla Giunta speciale presso la Corte di Appello di Napoli per la determinazione giudiziale della stessa indennità, senza che rilevi come causa di danno ingiusto l'omessa notizia all'interessato, da parte dell'espropriante, che l'accettazione della quantificazione amministrativa comporta la detta maggiorazione, bensì potendo configurarsi una risarcibile lesione dei diritti dell'espropriato nel solo caso di stima operata dalla pubblica amministrazione in violazione dei canoni normativi, i quali, ove si tratti di fabbricato, impongono, ai sensi dell'art. 16, nono comma, della citata legge n. 865 del 1971 - come emanato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 1983 -, la commisurazione all'importo risultante dalla somma del valore dell'area del sedime - calcolato ai sensi dell'art. 39 della legge 25 giugno 1865 n. 2359 - ed al costo di costruzione del fabbricato stesso, depurato dalla svalutazione inerente allo stato di conservazione.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 14/05/1981 num. 219 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)