Sez. 2, Sentenza n. 1753 del 18/02/1987 (Rv. 451128 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE - SOMMA DOVUTA A TITOLO DI INDENNIZZO - INTERESSI - DECORRENZA DA DATA ANTERIORE ALLA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE - SOMMA DOVUTA A TITOLO DI INDENNIZZO - INTERESSI - DECORRENZA DA DATA ANTERIORE ALLA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA.*
Il dovere giuridico dell'indennizzo ex art. 2041 cod. civ. sorge soltanto quando il titolare dell'Azione di arricchimento senza causa faccia valere la sua specifica pretesa creditoria, con la conseguenza che gli interessi non possono decorrere da data anteriore a quella della proposizione della relativa domanda. (nella specie il giudice di secondo grado, accogliendo l'Azione di arricchimento proposta per la prima volta con appello incidentale "in subordine e condizionatamente" all'eventuale accoglimento del gravame ex adverso, aveva fatto decorrere gli interessi dalla data della citazione originaria con la quale era stata esperita Azione contrattuale. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione sul punto, enunciando il principio di cui in massima). (Conf 3995/69, mass n 344467).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2041
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)