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Sez. 3, Sentenza n. 1287 del 06/02/1998 (Rv. 512356 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE | Obbligazione di valore - Liquidazione per equivalente - Rivalutazione monetaria d'ufficio fino alla decisione - Riconoscibilità - Decorrenza - Dall'altrui arricchimento - Interessi compensativi - Componente del danno presunto, priva di autonomia - Ambito - Conseguenze - Stessa decorrenza.
Stato
decisa il 1998-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512356-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE

L'indennizzo previsto dall'art. 2041 cod. civ. è un debito di valore - anche se l'arricchimento consiste in un risparmio di spesa e il depauperamento in attività od erogazioni - da liquidare, in via sostitutiva, con danaro, rapportato alla data dell'illecito, tenendo conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria fino alla decisione (costitutiva della liquidazione dell'obbligazione di valore, previo accertamento dei requisiti normativamente richiesti) per reintegrare il patrimonio del creditore, e riconoscendo gli interessi - di natura compensativa, in base all'art. 1499 cod. civ., espressione di un principio generale di equità - non accessori e non autonomi, perché non normativamente previsti non essendo l'obbligazione originariamente pecuniaria (principio di tipicità delle obbligazioni: art. 1173 cod. civ.), ma idonei come criterio di liquidazione del danno presunto fino a prova contraria, con decorrenza dalla data dell'altrui arricchimento e nei limiti di questo (art. 2041 cod. civ.), costituito dal ritardo nell'utilizzazione, nei singoli momenti, dell'equivalente danaro, determinante diminuzione patrimoniale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1499

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)