Sez. 1, Sentenza n. 2402 del 30/06/1969 (Rv. 341865 - 01)
FALLIMENTO - COMPETENZA - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - SEDE PRINCIPALE DELL'IMPRESA - NOZIONE.*
FALLIMENTO - COMPETENZA - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - SEDE PRINCIPALE DELL'IMPRESA - NOZIONE.*
Ai fini della Determinazione della Competenza territoriale a dichiarare il fallimento, per luogo dove l'imprenditore ha la Sede principale dell'impresa deve intendersi quello in cui svolge la sua prevalente attivita, sia direttiva e sia amministrativa, trattando gli affari, raccogliendo e coordinando i diversi fattori della produzione, il luogo, cioe, in cui l'imprenditore ha il centro dei propri interessi, il quale puo anche non coincidere con la Sede legale. (V. 757-69, massima n.339070 324-69, massima n.338318 2579-67, massima n.329938 ed altre ivi citate).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)