Sez. 2, Sentenza n. 987 del 10/04/1970 (Rv. 346474 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - PROPOSIZIONE IN PRIMO GRADO DOPO LA RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - INOSSERVANZA DEL DIVIETO - EFFETTI - INCIDENZA SULLE SPESE DEL GIUDIZIO DI APPELLO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - PROPOSIZIONE IN PRIMO GRADO DOPO LA RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - INOSSERVANZA DEL DIVIETO - EFFETTI - INCIDENZA SULLE SPESE DEL GIUDIZIO DI APPELLO.*
L'eccezione in senso proprio, diretta a paralizzare la domanda attrice, non puo essere proposta, a termini dell'art 190 cod proc civ, nel primo grado del giudizio, successivamente alla rimessione della causa al collegio. La violazione di tale divieto non spiega, pero, i suoi effetti nel corso ulteriore del giudizio, essendo per essa prevista non una decadenza, ma una preclusione relativa alla fase del giudizio in cui la eccezione viene proposta. La parte, la quale abbia in primo grado commesso tale irritualita, non deve, ovviamente, essere posta in condizioni peggiori di chi abbia completamente omesso, in primo grado, la proposizione di un'eccezione che avrebbe potuto proporre unica sanzione, prevista dal secondo comma dell'art 345 cod proc civ, e, in entrambi i casi, quella relativa all'incidenza nella ripartizione delle spese del giudizio. (nella specie, al fine di paralizzare l'Azione negatoria servitutis, promossa dall'attore, il convenuto aveva eccepito, in primo grado, solo con la comparsa conclusionale, di essere titolare di servitu di passaggio, costituita per destinazione del padre di famiglia, ed aveva poi riproposta l'eccezione stessa con l'atto di appello).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)