Sez. 2, Sentenza n. 10288 del 16/07/2002 (Rv. 555791 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Regime anteriore alla novella del codice di rito introdotta dalla legge n. 353/1990 - Proposizione dell'eccezione in primo grado dopo la rimessione della causa al collegio - Inosservanza del divieto - Effetti - Riproponibilità dell'eccezione in sede di gravame - Incidenza sulle spese del giudizio di appello.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE
Nelle cause regolate dal sistema del codice di rito anteriore alla novella del 26 novembre 1990 n. 353, l'eccezione in senso proprio, quale è quella di decadenza dalla garanzia per i vizi della cosa venduta, non può essere proposta, a termini dell'art 190 cod. proc. civ., nel primo grado del giudizio, successivamente alla rimessione della causa al collegio. La avvenuta violazione di tale divieto non spiega, però, i suoi effetti nel successivo giudizio di appello, essendo per essa prevista non una decadenza ma una preclusione relativa alla fase del giudizio in cui l'eccezione viene formulata, e non potendo d'altronde la parte che ha commesso tale irritualità essere posta in condizioni peggiori di chi ha completamente omesso in primo grado la proposizione di un'eccezione che avrebbe potuto dedurre. Unica sanzione, prevista dal secondo comma dell'art. 345 cod. proc. civ. previgente, è, in entrambi i casi, quella relativa alla incidenza nella ripartizione delle spese del giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)