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Sez. U, Sentenza n. 10969 del 05/05/2008 (Rv. 603016 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Concessione-contratto - Clausola compromissoria - Determinazione di diritti e obblighi delle parti dopo la revoca della concessione - Difetto di giurisdizione del giudice ordinario - Conseguenze - Nullità della clausola e del lodo.
Stato
decisa il 2008-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603016-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

In tema di controversie in ordine alle cosiddette concessioni - contratto (nella specie convenzione stipulata fra un Comune ed un privato ed avente per oggetto l'utilizzazione di un bene del demanio comunale da adibire ad albergo bar e ristorante), la clausola compromissoria con cui, dopo la revoca della concessione, si demanda al collegio arbitrale la determinazione dei diritti e degli obblighi delle parti secondo il rapporto di concessione, è nulla per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, essendo di interesse legittimo la posizione del privato; conseguentemente, è nullo anche il lodo che sia stato pronunciato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)