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Sez. U, Sentenza n. 79 del 19/02/1999 (Rv. 523362 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Concessione - contratto - Controversie riconducibili al primo comma dell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971 - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Clausola compromissoria - Nullità.
Stato
decisa il 1999-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523362-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Le controversie in ordine alle cosiddette concessioni - contratto sono riconducibili al primo comma dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e, quindi, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con la sola eccezione di quelle indicate dal secondo comma della stessa norma e, pertanto, essendo esse estranee alla giurisdizione ordinaria, non sono compromettibili in arbitri e l'eventuale clausola compromissoria, riguardo ad esse pattiziamente stipulata, deve reputarsi nulla (le Sezioni Unite hanno affermato il principio con riguardo ad una controversia relativa ad una convenzione con cui un Comune aveva concesso l'utilizzazione e la gestione di un acquedotto ad un privato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)