Sez. 3, Sentenza n. 235 del 28/01/1972 (Rv. 356037 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DENARO E BENI MOBILI - CONTESTAZIONE DEL VALORE DICHIARATO O PRESUNTO - LIMITI - CONTROVERSIE RELATIVE A SOMME DI DENARO - CONTESTAZIONE DELLA SOMMA INDICATA - ESCLUSIONE. *
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DENARO E BENI MOBILI - CONTESTAZIONE DEL VALORE DICHIARATO O PRESUNTO - LIMITI - CONTROVERSIE RELATIVE A SOMME DI DENARO - CONTESTAZIONE DELLA SOMMA INDICATA - ESCLUSIONE. *
L'art 14, primo comma, cod proc civ distingue fra le cause relative a somme di denaro per le quali il valore si determina in base alla somma 'indicatà e le cause relative a beni mobili per le quali esso si determina in base al valore 'dichiaratò dall'attore, e soggiunge che solo in Mancanza di indicazione o di dichiarazione la causa si presume di Competenza del giudice adito. Pertanto, quando il secondo comma attribuisce al convenuto la facolta di contestare nella prima udienza il valore dichiarato o presunto e precisa che in tal caso il giudice decide ex actis, la possibilita di contestazione deve ritenersi riferita soltanto alle due ipotesi espressamente considerate dalle norme, vale a dire alla dichiarazione o alla presunzione, e non anche a quella della indicazione, rimasta estranea alla previsione legislativa. (Conf 227'72; 510'70, mass n 345544).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)