Sez. 3, Sentenza n. 17457 del 09/08/2007 (Rv. 600511 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DANARO E BENI MOBILI | Indicazione della somma da parte dell'attore - Contestazione da parte del convenuto - Ammissibilità - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DANARO E BENI MOBILI
L'art 14, primo comma, cod. proc. civ. distingue fra le cause relative a somme di denaro per le quali il valore si determina in base alla somma 'indicatà e le cause relative a beni mobili per le quali esso si determina in base al valore 'dichiaratò dall'attore, e soggiunge che solo in mancanza di indicazione o di dichiarazione la causa si presume di Competenza del giudice adito. Pertanto, quando il secondo comma attribuisce al convenuto la facoltà di contestare nella prima udienza il valore dichiarato o presunto e precisa che in tal caso il giudice decide "ex actis", la possibilità di contestazione deve ritenersi riferita soltanto alle due ipotesi espressamente considerate dalle norme, vale a dire alla dichiarazione o alla presunzione, e non anche a quella della indicazione, rimasta estranea alla previsione legislativa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)