Sez. 3, Ordinanza n. 1139 del 16/01/2025 (Rv. 673657-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. - Presupposti - Pendenza di un incidente di legittimità costituzionale o di un incidente comunitario tra altre parti su analoga questione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
La pendenza tra altre parti, su analoga questione, di un giudizio di legittimità costituzionale o di un procedimento ex art. 267 TFUE davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea, non giustifica la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., mancando il necessario carattere di pregiudizialità della controversia richiesto dalla norma, con la conseguenza che, in tali casi, il giudice, ove ritenga la questione rilevante ai fini del decidere, può solo rinviare la trattazione del processo in attesa della sua decisione, salva la possibilità di una sospensione su accordo delle parti.
Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/2007, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 267, Cod. Proc. Civ. art. 296, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)