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Sez. 5, Ordinanza n. 6121 del 07/03/2024 (Rv. 670814-01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Sospensione "impropria" per questione di legittimità costituzionale sollevata in altro giudizio - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. - Ammissibilità. PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670814-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Non è configurabile una sospensione "impropria" del processo per la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale su questione - riguardante la disciplina applicabile nella causa - che è stata sollevata in altro giudizio, perché essa si porrebbe al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale ed in contrasto con i principi di uguaglianza e di ragionevole durata del processo e con il diritto alla tutela giurisdizionale; ne consegue che il provvedimento che dispone la sospensione del processo è impugnabile con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c.

Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)