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Sez. L, Sentenza n. 5455 del 14/12/1977 (Rv. 389107 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - IN GENERE - DISCIPLINA EX LEGGE N 604 DEL 1966 - GIUSTIFICATO MOTIVO DEL LICENZIAMENTO - NECESSITA - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - INDAGINI DEL GIUDICE - LICENZIAMENTO PER RISTRUTTURAZIONE DELL'AZIENDA - POSSIBILITA O MENO DI AFFIDAMENTO DI MANSIONI DIVERSE - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1977-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389107-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - IN GENERE - DISCIPLINA EX LEGGE N 604 DEL 1966 - GIUSTIFICATO MOTIVO DEL LICENZIAMENTO - NECESSITA - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - INDAGINI DEL GIUDICE - LICENZIAMENTO PER RISTRUTTURAZIONE DELL'AZIENDA - POSSIBILITA O MENO DI AFFIDAMENTO DI MANSIONI DIVERSE - RILEVANZA.*

Il principio posto dall'art 2118 cod civ, secondo il quale sono irrilevanti i motivi che abbiano indotto l'imprenditore a recedere dal rapporto di lavoro, e stato modificato dalla legge 15 luglio 1966, n 604, che, nell'ipotesi di datore di lavoro che impieghi piu di trentacinque dipendenti, consente il licenziamento con preavviso solo se socialmente giustificato, ossia determinato o da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore, oppure da ragioni inerenti all'attivita produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa, e pone a carico del datore di lavoro l'Onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo del licenziamento. Conseguentemente il giudice deve accertare, attraverso gli elementi probatori forniti dal datore di lavoro ed indipendentemente dalle giustificazioni addotte da costui, se obiettivamente sussistevano, nella specie, gli estremi obiettivi per far luogo alla cessazione del rapporto e quindi, nella ipotesi di licenziamento ascritto a necessita di ristrutturazione dell'azienda, se il lavoratore potesse venire utilmente adibito a mansioni diverse da quelle per le quali era stato assunto. (Conf 3578/72, mass n 361571).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)