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Sez. 1, Sentenza n. 57 del 06/01/1979 (Rv. 396080 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - IN GENERE - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - VOCE N 4 DELLA TARIFFA 111 ALLEGATA AL DM 17 GIUGNO 1969 - APPLICABILITA PER ATTIVITA PROFESSIONALI GIUDIZIALI - ESCLUSIONE - ATTIVITA GIUDIZIALI EFFETTUATE NEL CORSO DI UNA PROCEDURA CONCORSUALE - IRRILEVANZA - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI IN PERCENTUALE PREVISTI DAL N 4 DELLA TARIFFA 111 - CRITERI.*
Stato
decisa il 1979-01-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396080-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - IN GENERE - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - VOCE N 4 DELLA TARIFFA 111 ALLEGATA AL DM 17 GIUGNO 1969 - APPLICABILITA PER ATTIVITA PROFESSIONALI GIUDIZIALI - ESCLUSIONE - ATTIVITA GIUDIZIALI EFFETTUATE NEL CORSO DI UNA PROCEDURA CONCORSUALE - IRRILEVANZA - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI IN PERCENTUALE PREVISTI DAL N 4 DELLA TARIFFA 111 - CRITERI.*

La voce n 4 della tariffa terza allegata al DM 17 giugno 1969, che prevede la liquidazione del compenso professionale a favore degli avvocati con aliquota percentuale dallo zero virgola cinquanta per cento al cinque per cento sul risultato conseguito, non trova applicazione nei riguardi delle attivita professionali a carattere giudiziale, ancorche effettuate nel corso di una procedura concorsuale, che vanno invece liquidate secondo la voce prevista dalla tariffa prima. Nei casi in cui ricorrono i presupposti previsti dal n 4 della tariffa terza, la liquidazione degli onorari in percentuale va operata sull'attivo, che sia dipendente dall'attivita svolta dal professionista.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, DM 17/06/1969 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)