Sez. 1, Sentenza n. 7994 del 08/08/1990 (Rv. 468661 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE - ISTANZA DI AMMISSIONE ALL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA E AL CONCORDATO PREVENTIVO - APPLICAZIONE DEI CRITERI E PERCENTUALE - CONDIZIONI.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE - ISTANZA DI AMMISSIONE ALL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA E AL CONCORDATO PREVENTIVO - APPLICAZIONE DEI CRITERI E PERCENTUALE - CONDIZIONI.*
Per la Determinazione degli onorari di avvocato che abbia assistito il proprio cliente nella presentazione di un'istanza di ammissione all'amministrazione controllata e di altra successiva per l'ammissione al concordato preventivo, l'applicazione dei criteri a percentuale, di cui al punto 4, in relazione all'art. 5, quarto comma della tariffa III (materia stragiudiziale) del d.m. 22 giugno 1982, è possibile solo quando risulti accertata anche una continuativa attività di consulenza per la Determinazione dell'attivo (da assumere come base di computo della percentuale) mentre, in difetto, operano i criteri di cui al punto due di tale tariffa, secondo i quali la liquidazione stessa non avviene a percentuale generale sul valore dell'attivo, ma per importi quantitativamente indicati in un minimo ed in un massimo per ogni scaglione di valore, fino ad un tetto, dopo il quale, ulteriori incrementi sono rimessi alla discrezionale valutazione del giudice (fermo restando, peraltro, che compete al professionista l'Onere di provare l'entità di siffatta fase di computo, al quale fine non è sufficiente il richiamo puro e semplice ai valori esposti nelle istanze suddette, in luogo di quelli stimati in Sede fallimentare, e rimane consentito, in difetto di assolvimento dell'Onere, il ricorso al criterio del valore indeterminato). (V 57/79, mass n 396080).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, DM 22/06/1982 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)