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Sez. 3, Sentenza n. 15699 del 11/07/2006 (Rv. 591246 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RATIFICA | Ratifica - Tacita - Presupposto dell'appropriazione del negozio da parte del soggetto falsamente rappresentato - Percezione da parte del controinteressato al negozio unilaterale o della controparte del "falsus procurator" nel negozio bilaterale - Necessità - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591246-01

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RATIFICA

La ratifica tacita comporta che il soggetto falsamente rappresentato nel compimento del negozio si appropri della dichiarazione negoziale fatta dal "falsus procurator" e dei suoi effetti. Tuttavia, sia nel caso in cui la ratifica riguardi una dichiarazione negoziale unilaterale (recettizia o meno che sia), sia - ed a maggior ragione - nel caso in cui riguardi un negozio bilaterale (ad esempio un contratto), è necessario, ai fini della configurabilità della ratifica, che, rispettivamente, il controinteressato al negozio unilaterale o la parte che ha trattato con il "falsus procurator" nel negozio bilaterale siano posti in grado di percepire l'appropriazione, in modo da poter regolare di conseguenza il loro agire, venendo in gioco il loro affidamento. Ne consegue che non è, dunque, configurabile una fattispecie di ratifica tacita se i fatti e comportamenti che sarebbero idonei ad evidenziarla non siano stati percepiti e comunque conosciuti dal controinteressato al negozio unilaterale ratificato o dalla parte del negozio bilaterale ratificato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1399

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)