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Sez. 3, Sentenza n. 409 del 12/01/2006 (Rv. 586206 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE | Mancata o generica precisazione delle conclusioni all'udienza preposta - Presunzione di rinuncia alle domande precedentemente proposte - Esclusione - Omessa riproposizione parziale delle conclusioni formulate negli atti precedenti nella comparsa conclusionale - Presunzione di abbandono - Insussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586206-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE

Nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non le precisi o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate, e a nulla rileva che, nella comparsa conclusionale, non siano tutte riproposte, non potendosi desumere dalla suddetta comparsa - per la sua funzione meramente illustrativa - alcuna volontà di rinuncia o abbandono delle conclusioni non riproposte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 281, Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)