Sez. 3, Sentenza n. 4929 del 11/08/1988 (Rv. 459750 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PRESCRIZIONE - ASSEGNO BANCARIO SOTTOSCRITTO DA AMMINISTRATORE DI SOCIETÀ COMMERCIALE SENZA LA SPENDITA DEL NOME DELLA SOCIETÀ STESSA - DIFETTO DI EFFICACIA CAUTELARE PER PRESCRIZIONE DELLA RELATIVA AZIONE - UTILIZZAZIONE DEL TITOLO DA PARTE DEL BENEFICIARIO COME PROMESSA UNILATERALE DI PAGAMENTO - CONSEGUENZE - OBBLIGAZIONE IN PROPRIO DEL PROMITTENTE - SUSSISTENZA - LIMITI - FATTISPECIE.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PRESCRIZIONE - ASSEGNO BANCARIO SOTTOSCRITTO DA AMMINISTRATORE DI SOCIETÀ COMMERCIALE SENZA LA SPENDITA DEL NOME DELLA SOCIETÀ STESSA - DIFETTO DI EFFICACIA CAUTELARE PER PRESCRIZIONE DELLA RELATIVA AZIONE - UTILIZZAZIONE DEL TITOLO DA PARTE DEL BENEFICIARIO COME PROMESSA UNILATERALE DI PAGAMENTO - CONSEGUENZE - OBBLIGAZIONE IN PROPRIO DEL PROMITTENTE - SUSSISTENZA - LIMITI - FATTISPECIE.*
Qualora un assegno bancario sia stato sottoscritto dall'amministratore di una società commerciale senza la spendita del nome della società, ed essendo privo di efficacia cartolare, per prescrizione della relativa Azione, venga utilizzato in giudizio dal beneficiario come promessa unilaterale di pagamento (con la conseguente inversione dell'Onere della prova ex art. 1988 cod. civ.), il detto promittente deve ritenersi obbligato in proprio, salvo che dimostri l'esistenza di una situazione - quali i pregressi rapporti tra le dette parti - tale da indurre nel beneficiario la consapevolezza che l'obbligazione sia stata assunta dal sottoscrittore nella citata qualità, e la relativa prova può essere data senza limiti anche a mezzo di testimoni e sulla base di presunzioni. (nella specie, la C.S. enunciando l'esposto principio ha annullato la sentenza dei giudici del merito che avevano ritenuto che la prova potesse limitarsi a dimostrare, con riguardo alla data di emissione del titolo, quelle circostanze, quali l'avvenuta Costituzione della società, l'intestazione alla medesima del conto corrente sul quale è stato tratto l'assegno e la specifica qualità del traente, per la cui conoscenza non era configurabile a carico del promissario un Onere di attivarsi).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 1992, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)