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Sez. 1, Sentenza n. 7580 del 30/08/1994 (Rv. 487793 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE | Assegno bancario privo di efficacia cartolare - Beneficiario - utilizzazione in giudizio come promessa unilaterale di pagamento - Assunzione della obbligazione non in proprio - Promittente - Eccezione - Prova - Onere del promittente - Contenuto.
Stato
decisa il 1994-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487793-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE

Qualora un assegno bancario, privo di efficacia cartolare per prescrizione della relativa azione, venga utilizzato in giudizio dal beneficiario come promessa unilaterale di pagamento, il promittente deve ritenersi obbligato in proprio, salvo che dimostri l'esistenza di una situazione tale da indurre nel beneficiario medesimo la consapevolezza che l'obbligazione sia stata assunta dal sottoscrittore non in proprio, e sempre che la prova in proposito sia fornita in maniera positiva, e non mediante la deduzione di circostanze esteriori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)