Sez. 4, Sentenza n. 54 del 06/12/1996 Ud. (dep. 09/01/1997) Rv. 207408 - 01
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - IN GENERE | Consulenza medico legale fatta espletare dal P.M. nel corso delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 360 cod. proc. pen. - Avviso all'imputato e al difensore del conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare consulente tecnico di parte - Mancanza - Nullità di ordine generale - Nullità a regime intermedio ex art. 180 cod. proc. pen. - Ravvisabilità - Deducibilità nel corso del giudizio di primo grado.
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - IN GENERE
Qualora il P.M. faccia espletare nel corso delle indagini preliminari una consulenza medico legale ai sensi dell'art. 360 cod. proc. pen. senza dare avviso all'imputato e al difensore del conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare un consulente tecnico di parte, sussiste una nullità di ordine generale da qualificarsi a regime intermedio ex art. 180 cod. proc. pen., che va dedotta nel corso del giudizio di primo grado.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 360, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 180 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)