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Sez. 4, Sentenza n. 5863 del 12/04/2000 Ud. (dep. 19/05/2000) Rv. 216474 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI - CONSULENTE TECNICO | Inutilizzabilità - Nullità - Casi - Eccezione - Regime processuale.
Stato
decisa il 2000-04-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216474-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI - CONSULENTE TECNICO

La inutilizzabilità degli accertamenti tecnici disposti dal pubblico ministero è sancita per il solo caso della violazione dell'art. 360, comma 4, cod. proc. pen. relativo alla espressa riserva dell'indagato di richiedere l'incidente probatorio e all'assenza del presupposto della indifferibilità. Negli altri casi la relazione del consulente è legittimamente inserita nel fascicolo come atto irripetibile ex art. 431 stesso codice ed è onere della parte eccepire che non si tratta di un atto di tale natura, formulando la relativa eccezione nel termine di cui all'art. 491; in mancanza, resta fermo l'inserimento nel fascicolo e l'atto è valutabile ed utilizzabile ex artt. 511 e 526.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 360, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 491 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 431 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)