diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 16205 del 23/07/2007 (Rv. 600292 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Compensazione delle spese processuali giustificata da generici "motivi di opportunità e di equità" - Violazione dell'articolo 92, secondo comma, cod. proc. civ. - Denunciabilità e sindacabilità anche in sede di legittimità.
Stato
decisa il 2007-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600292-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE

In tema di spese processuali, integra gli estremi della violazione di legge (articolo 92, secondo comma, cod. proc. civ.), denunciabile e sindacabile anche in sede di legittimità, la decisione di compensazione delle spese del giudizio giustificata da generici "motivi di opportunità e di equità" quando le ragioni in base alle quali il giudice abbia accertato e valutato la sussistenza dei presupposti di legge per esercitare il potere di compensazione delle spese non emergono né da una motivazione esplicitamente specifica né, quanto meno, da quella complessivamente adottata a fondamento dell'intera pronuncia, cui la decisione di compensazione delle spese accede.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)