Sez. 1, Sentenza n. 26673 del 18/12/2007 (Rv. 600952 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Compensazione delle spese processuali basata sulla "fattispecie concreta nel suo complesso" - Violazione dell'articolo 92, secondo comma, cod. proc. civ. - Sussistenza.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE
L'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. a), legge 28 dicembre 2005, n. 263, dispone che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione e ciò non accade quando la compensazione si basi sulla "fattispecie concreta nel suo complesso", in quanto tale formula è del tutto criptica e non consente il controllo sulla motivazione e sulla congruità delle ragioni poste dal giudice a fondamento della sua decisione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)