Sez. 3, Sentenza n. 10202 del 24/11/2005 Ud. (dep. 23/03/2006) Rv. 233670 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Costruzione abusiva - Sanatoria - Avvenuto pagamento dell'oblazione - Estinzione dei reati edilizi ex art. 39 L. n. 47 del 1985 - Riferibilità alle sole opere astrattamente sanabili.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
In materia edilizia, la disposizione di cui all'art. 39 della L. 28 febbraio 1985 n. 47 (per la quale il pagamento dell'oblazione, qualora le opere abusive non possano conseguire la sanatoria, estingue i reati contravvenzionali di cui all'art. 38 della stessa legge, ovvero le sole contravvenzioni previste dalle leggi urbanistiche ed edilizie), si applica allorché è stata avanzata domanda di sanatoria per un'opera astrattamente sanabile e la sanatoria non sia stata conseguita per difetto di condizioni soggettive o oggettive; diversamente non si applica quando le opere non sono sanabili neppure astrattamente anche se è stata versata l'oblazione a seguito della domanda stessa.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)