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Sez. 3, Sentenza n. 10605 del 20/06/2000 Ud. (dep. 11/10/2000) Rv. 217579 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | In assenza di concessione - Condono edilizio - Versamento dell'oblazione ex art. 39 L. n. 47 del 1985 - Estinzione dei reati urbanistici - Estensione al reato di cui all'art. 1 sexies D.L. n. 312 del 1985 - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-06-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217579-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

In materia di condono edilizio, a norma dell'art. 39 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, il versamento della somma stabilita a titolo di oblazione, qualora le opere non possano conseguire la sanatoria ai sensi dell' art. 31 e segg. della stessa legge, estingue i reati contravvenzionali indicati nel precedente art. 38, cioè le contravvenzioni previste dalle leggi urbanistiche ed edilizie, restando pertanto escluso dalla previsione di estinzione il reato ambientale previsto e punito dall'art. 1 sexies del d.l. 312 del 1985 convertito in l. n. 431 del 1985.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 39 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 31 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 CORTE COST., Decreto Legge 27/06/1985 num. 312 art. 1 sexies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)