Sez. L, Sentenza n. 19832 del 28/08/2013 (Rv. 628843 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL SOCIO | Cooperative - Socio lavoratore subordinato - Trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi della contrattazione collettiva - Applicabilità - Momento dell'adozione del regolamento di disciplina del rapporto - Irrilevanza - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL SOCIO
In tema di società cooperative, nel regime dettato dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, al socio lavoratore subordinato spetta la corresponsione di un trattamento economico complessivo (ossia concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, la cui applicabilità, quanto ai minimi contrattuali, non è condizionata dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 6 della legge n. 142 del 2001, che destinato a disciplinare, essenzialmente, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci e ad indicare le norme, anche collettive, applicabili, non può contenere disposizioni derogatorie di minor favore rispetto alle previsioni collettive di categoria.
Riferimenti normativi: Legge 03/04/2001 num. 142 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)