Sez. L - , Sentenza n. 4951 del 20/02/2019 (Rv. 653019 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL SOCIO | Cooperative - Socio lavoratore subordinato - Trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi della contrattazione collettiva - C.c.n.l. applicabile - Requisito della maggiore rappresentatività - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL SOCIO
In tema di società cooperative, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, conv. con modif. dalla l. n. 31 del 2008, in caso di concorso tra contratti collettivi nazionali applicabili in un medesimo ambito, al socio lavoratore subordinato spetta un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria, quale parametro esterno e indiretto di commisurazione ai criteri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, previsti dall'art. 36 Cost. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in riferimento a prestazioni rese nell'ambito di un appalto per il servizio di vigilanza e guardianato, ha ritenuto applicabile il c.c.n.l. Multiservizi, in luogo del c.c.n.l. Portieri e Custodi stipulato, per parte datoriale, da un'unica organizzazione sindacale).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Legge 03/04/2001 num. 142 art. 3, Legge 03/04/2001 num. 142 art. 6, Decreto Legge 31/12/2007 num. 248 art. 7 com. 4, Legge 28/02/2008 num. 31 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)