Sez. 6, Sentenza n. 2290 del 07/12/1976 Ud. (dep. 08/02/1977) Rv. 135260 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - DESTINATARI DELLE NORME - NELLE COSTRUZIONI - ART 75 DPR 7 GENNAIO 1956 - DEMOLIZIONE DI COSTRUZIONI - MISURE CAUTELARI - INOSSERVANZA DA PARTE DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITA PENALE - CONFIGURABILITA - FONDAMENTO.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - DESTINATARI DELLE NORME - NELLE COSTRUZIONI - ART 75 DPR 7 GENNAIO 1956 - DEMOLIZIONE DI COSTRUZIONI - MISURE CAUTELARI - INOSSERVANZA DA PARTE DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITA PENALE - CONFIGURABILITA - FONDAMENTO.*
La norma di cui all'art 75 DPR 7 gennaio 1956, che costituisce espressione concreta del principio generale stabilito dall'art 2087 cod civ circa l'Obbligo della tutela delle condizioni dei lavoratori, durante il lavoro, a carico degli imprenditori, impone lo sbarramento preventivo della zona in cui si opera la demolizione di un edificio sia per il pericolo di cadute di materiali, sia per il pericolo di rovesciamento dei medesimi. Beneficiari della norma di prevenzione sono non solo gli estranei ma anche gli stessi lavoratori il cui eventuale comportamento imprudente, valutabile ai fini di un concorso di colpe, non esclude la responsabilita dell'appaltatore per l'inosservanza del precetto richiamato anche quando abbia affidata l'opera di demolizione al capo squadra del cantiere e questi, a sua volta, debba rispondere di concorso per la morte di un operaio derivante dalla inosservanza delle misure preventive prescritte dalla legge.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., DPR 07/01/1956 num. 164 art. 72, DPR 07/01/1956 num. 164 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)