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Sez. 4, Sentenza n. 12758 del 03/06/1980 Ud. (dep. 02/12/1980) Rv. 146917 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - DESTINATARI DELLE NORME - OBBLIGO IMPOSTO ALL'IMPRENDITORE E AL DIRETTORE DEI LAVORI - CARATTERISTICHE DELL'OBBLIGO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1980-06-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/146917-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - DESTINATARI DELLE NORME - OBBLIGO IMPOSTO ALL'IMPRENDITORE E AL DIRETTORE DEI LAVORI - CARATTERISTICHE DELL'OBBLIGO - FATTISPECIE.*

Gli obblighi dell'imprenditore e del direttore dei lavori in ordine all'attuazione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro a favore dei loro prestatori d'opera non si esauriscono con il prescrivere ai dipendenti l'osservanza delle misure di sicurezza, ma consistono nel pretendere dagli stessi l'applicazione e il rispetto, vigilando in concreto all'esecuzione del lavoro. Ne essi possono esimersi da responsabilita penale, delegando le le loro funzioni ad un capo reparto, che e un semplice preposto e non li puo sostituire nei compiti che, per legge, loro competono, trattandosi, per quest'ultimo, di Obbligo meramente sussidiario rispetto a quello normativamente previsto per i due soggetti sopra indicati. (V mass n 141705; (V mass n 135260; (V mass n 138963).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 583 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)