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Sez. 1, Sentenza n. 8494 del 26/08/1998 (Rv. 518397 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Contabilità formalmente regolare - Accertamento analitico induttivo - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1998-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518397-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

In materia di accertamento delle imposte sui redditi, la presenza di contabilità formalmente regolare non impedisce l'accertamento in rettifica di cui all'art. 39, primo comma, lettera D del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 che prevede un tipo di accertamento definibile in base al processo logico adottato, analitico induttivo, presupponendo tale accertamento l'esistenza di scritture contabili regolarmente tenute dal punto di vista formale, ma affette in - virtù di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti - da incompletezze, inesattezze ed infedeltà tali da giustificare il motivato uso del potere di rettifica.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)