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Sez. 1, Sentenza n. 4307 del 08/04/1992 (Rv. 476680 - 01)

Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - Rettifica delle dichiarazioni | Rettifica analitica - Induttiva - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1992-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476680-01

Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - Rettifica delle dichiarazioni

L'art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 consente all'Amministrazione finanziaria la rettifica analitico-induttiva della dichiarazione presentata dal contribuente, sulla base dei dati degli elementi desumibili dalle scritture contabili di questo ultimo solo se ed in quanto esse siano state regolarmente tenute e presentino vizi formali di modesta entità, in guisa tale che le loro stesse risultanze siano idonee a fondare presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, dell'inesattezza della dichiarazione stessa ed il conseguente potere di rettifica che ne risulta giustificato attraverso la motivazione delle singole poste aggiunte o corrette.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)